La Legge n. 633 del 1941, con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 68 del 9 aprile 2003 (che ha aggiornato il corpus legislativo rendendolo più compatibile anche con le moderne tecnologie), disciplina la materia del diritto d’autore. Tra le opere soggette a tutela vi sono anche i «disegni e le opere dell’architettura». Ecco alcune delle principali pronunce giurisprudenziali.La Suprema Corte ha chiarito che «il diritto d’autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita necessariamente dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività» (Cass. civile, sez. I, 11 agosto 2004, n. 15496).Al contrario, è stato osservato che «il committente di un progetto di ingegneria può introdurvi varianti anche senza il consenso dell’autore, in quanto i progetti di ingegneria, sforniti come sono, di per sé, di carattere creativo, non possono mai, neppure quando costituiscono soluzione originale di problemi tecnici, essere oggetto del cosiddetto diritto morale di autore» (Pretura di Genova, 11 aprile 1987).
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