È in vigore dal 1° gennaio la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004). Termina così il regime transitorio (prorogato tre volte nel 2009), nel corso del quale è stata sospesa l’efficacia del nuovo testo dell’art. 146, come modificato dal decreto 63/2008. La nuova procedura attribuisce quindi più ampie responsabilità alle regioni, riservando alle Soprintendenze, sugli interventi in aree protette, il potere di esprimere un parere preliminare vincolante e necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del successivo permesso di costruire o dichiarazione d’inizio attività. Il procedimento, che diventa efficace dopo 30 giorni dal rilascio, può avere durata massima di 105 giorni.
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