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Software pirata: libero professionista non perseguibile

C’è distinzione tra uso commerciale o imprenditoriale del software e uso da parte degli iscritti ad albi professionali

Una recente sentenza della Suprema Corte sul tema del software (n. 49385 del 29.12.2009) ha destato non poca fibrillazione nel mondo delle libere professioni, affermando il principio secondo cui «la detenzione di supporti contenenti programmi per elaboratore non contrassegnati (salvi gli effetti della sentenza Scwibbert) è penalmente illecita a condizione che sussista lo scopo commerciale o imprenditoriale. Ne consegue che la detenzione da parte del libero professionista iscritto ad un albo non è perseguibile». La Corte, muovendo dalla lettera («chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori») e dalla ratio (art. 171 bis della legge n. 633/1941) ha escluso che si possa interpretare estensivamente la norma, tanto da equiparare l’attività commerciale e imprenditoriale con ...
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(il testo integrale è disponibile per gli abbonati)

di Iacopo Maria Savi, da Il Giornale dell'Architettura numero 82, marzo 2010


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