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Responsabilità solidale appaltatore-progettista

Nel caso di vizi dell’opera derivanti da una carente progettazione, anche l’appaltatore può essere chiamato a risponderne, in concorso e in solido con il progettista. Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Piacenza con la sentenza 23.02.2010 n. 108, che riprende il più recente orientamento giurisprudenziale. In particolare, l’appaltatore può essere ritenuto responsabile anche dei difetti di progettazione dell’opera in due principali ipotesi: quando si sia accorto degli errori commessi dal progettista e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto redatto da un professionista esterno, rimane sempre per l’appaltatore un margine di autonomia che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare al committente un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause che oggettivamente possono inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.
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(il testo integrale è disponibile per gli abbonati)

di Davide Verga, da Il Giornale dell'Architettura numero 85, giugno 2010


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