
Argomentare sulla progettazione carceraria del nostro paese significa inoltrarsi in una zona d’ombra della pubblica amministrazione e parlare di una pratica taciuta (anche quando si discute dei problemi nazionali della giustizia) e colpevolmente ignorata dalla cultura architettonica nazionale. Eppure non vi è dubbio che il sistema della privazione della libertà debba essere sostenuto da un modello edilizio. Secondo il dettato costituzionale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», e la Riforma dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) in vigore da quasi quarant’anni e peraltro fortemente disattesa, definiva la nuova funzione del carcere che «da istituzione di mera custodia e di isolamento (…) diviene istituzione che deve favorire la risocializzazione del detenuto», con il significato di indurre nuove modalità organizzative di vita nelle carceri e, di conseguenza, doverne modificare radicalmente la configurazione spaziale.
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